Il finanziamento eseguito dal socio
Diritto societario: il rimborso del finanziamento del socio deve essere postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori. I requisiti
L’art. 2467 c.c. r
ecita: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
La ratio della norma di diritto societario prevista nella disciplina delle società a responsabilità limitata è quella di tutela dei creditori sociali che sono preferiti ai soci nella soddisfazione del proprio credito.
Durante la normale gestione societaria accade non di rado che la società abbia bisogno di un apporto finanziario. Tra le possibili forme di finanziamento c’è quella che viene eseguita dal singolo socio, il quale attinge al proprio patrimonio personale per incrementare quello della società.
Questa operazione può assumere differenti forme. Due, in particolare, sono quelle che qui interessano: conferimento e finanziamento soci.
I versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, a copertura perdite, a fondo perduto sono paragonabili ai conferimenti, nel senso che vanno a costituire un credito (o voce del patrimonio netto) per la società e non un debito e non danno il diritto alla restituzione da parte del socio, salvo determinati casi.
Il Conferimento e l’aumento del capitale sociale.
La regola vorrebbe che i soci, in quanto tali, apportino nella società capitale sotto forma di conferimento, da imputarsi quindi a capitale sociale, ossia tra le voci del passivo del bilancio, formalmente indisponibile, la cui funzione è stata variamente discussa in dottrina ed in giurisprudenza, ma che sostanzialmente è possibile ricondurre a quella di tutela dei creditori sociali.
A fronte del conferimento, il socio vedrà incrementare il valore della propria partecipazione, sia che ciò avvenga in proporzione ai conferimenti eseguiti dagli altri soci che hanno esercitano il loro diritto d’opzione e sia che ciò avvenga in maniera non proporzionale (aumento di capitale sociale riservato o mancato esercizio del diritti d’opzione da parte degli altri soci), con l’unica differenza che nel secondo caso verrà incrementato anche il peso decisionale della partecipazione sociale del conferente, oltre che il suo valore economico.
L’ipotesi del finanziamento eseguito dal socio.
Nel caso di finanziamento eseguito dal socio, l’apporto economico non si tradurrà in un aumento di capitale sociale, bensì costituirà un credito a favore del socio ed un debito a carico della società. Il socio finanziatore assumerà così anche la veste di creditore sociale al pari di altri creditori sociali (una precisazione: il socio che esegue il conferimento, in realtà, ha comunque un diritto di credito nei confronti della società che si sostanzia nel diritto a vedersi rimborsato il valore della partecipazione sociale, ma differentemente dal finanziamento, è un valore soggetto a modifiche e che sarà determinato all’atto dello scioglimento del rapporto sociale e che potrà essere maggiore o minore rispetto all’inziale conferimento. Contrariamente il finanziamento del socio attribuisce il diritto a vedersi restituito il medesimo importo finanziato, oltre ad eventuali interessi, senza però alcuna incidenza su diritti patrimoniali ed amministrativi legati alla quota di partecipazione).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. e, dunque, della postergazione del rimborso del finanziamento, è poi necessario che la qualità del socio esista al momento di esecuzione del finanziamento, mentre resta ininfluente che la stessa permanga all’atto del rimborso del finanziamento. Ciò non esclude che in alcune ipotesi possa ricorrere la stessa situazione, ad esempio: la pendenza di un preliminare di cessione di quote o l’esecuzione del finanziamento da parte di una società fiduciaria del socio finanziatore o tramite interposta persona.
La ratio della postergazione del finanziamento.
La duplice veste assunta dal socio finanziatore ed il rischio che ciò possa costituire un abuso in danno ai creditori – i quali si troverebbero a dover concorrere con il socio per il rimborso del credito – ha spinto il legislatore ad elaborare la previsione dell’articolo in commento, la cui ragione sta quindi nell’evitare che un “conferimento di fatto” possa pregiudicare i diritti dei creditori e consentire al socio di limitare il rischio di impresa che si è assunto con il conferimento; rischio che si sostanzia nella possibile integrale perdita completa del conferimento eseguito.
Ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c.
Ciò premesso, deve aggiungersi che non sempre il rimborso del finanziamento eseguito dal socio è subordinato all’applicazione dell’art. 2467 c.c. e, dunque, non sempre il finanziamento deve essere postergato rispetto al soddisfacimento degli creditori sociali “non soci”.
Il secondo comma dell’art. 2467 c.c. definisce in quali circostanze si applica la postergazione del rimborso: “s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Le due ipotesi descritte dalla norma di diritto societario (quella dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quella del ragionevole conferimento) rendono difficilmente definibile a priori l’ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c., tanto che la sua configurazione deve essere valutata caso per caso, prendendo come parametro di valutazione anche “il tipo di attività esercitata dalla società”.
Pur essendo evidente che la situazione di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” non equivalga allo stato di insolvenza dell’impresa prossima al fallimento, può comunque dedursi che non sia necessario banalmente che l’ammontare dei debiti superi quello dei crediti, in quanto per “eccessivo squilibrio” dovrebbe intendersi anche la situazione in cui il patrimonio netto, pur maggiore delle esposizioni debitorie a breve o medio periodo, non sia idoneo a coprire esigenze sopravvenute di produzione o di approvvigionamento e ciò secondo una “ragionevole” valutazione che viene prevista nel secondo dei due presupposti indicati dall’articolo 2467 c.c. (“in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”).
La valutazione sulla ragionevolezza del conferimento rischia di veder estendere l’applicazione della norma in commento a tutte quelle forme di finanziamento originate in un momento in cui la società abbia intrapreso un programma di sviluppo e dunque, considerata l’attività in concreto, abbia bisogno di un apporto economico.
In ogni caso, l’indagine sullo stato economico della società finanziata dovrebbe focalizzarsi nel momento in cui viene eseguito il finanziamento stesso e non tenere conto di fatti successivi, a meno che non siano già stati deliberati o possano ritenersi programmati o prevedibili.
Cosa si intende per finanziamento.
Altro punto di discussione in diritto societario è l’inciso “in qualunque forma effettuati” riferito ai finanziamenti. L’ampia apertura della definizione di finanziamenti permette l’ingresso anche a situazioni in cui l’apporto del socio sia costituito dalla fornitura di beni o servizi.
Può accadere infatti che la fornitura di beni per l’esercizio dell’attività di impresa sia eseguita dagli stessi soci della società, magari a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle della concorrenza.
È possibile ad esempio che ciò accada perché la società partecipata abbia difficoltà di accedere al credito e per tale motivo il socio si fa carico di condividere la gestione di alcuni asset comuni, acquistare e rivendere alla società partecipata materie prime, per consentire a quest’ultima di svolgere l’attività.
Può accadere anche che il socio presti una garanzia a favore della società e che nell’ipotesi in cui detta garanzia venisse escussa, il diritto di regresso del socio garante nei confronti della società garantita potrebbe considerarsi postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali, essendo la garanzia prestata una forma di finanziamento.
Può accadere che la decisione di finanziare la società sia presa anche in sede assembleare, pur non essendo necessario.
In dette situazioni potrebbe venire a configurarsi l’ipotesi descritta dall’art. 2467 c.c. con la conseguente postergazione del rimborso a favore degli altri creditori. In pratica, la società partecipata si troverebbe nella condizione di dover posticipare il pagamento della fornitura, favorendo il pagamento dei crediti esistenti alla data della fornitura stessa (ovvero secondo alcuni i creditori in genere, anche successivi al finanziamento). In caso di pagamento della fornitura, la società potrebbe vedersi destinataria di un’azione revocatoria. In ipotesi di fallimento, la società ed il socio potrebbero vedersi contestati reati di bancarotta preferenziale.
Pare in ogni caso potersi applicare il disposto dell’art. 2491 c.c. che in tema di liquidazione della società autorizza i liquidatore a distribuire acconti ai soci nel caso in cui “dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”; anche nel caso in esame gli amministratori potranno rimborsare il finanziamento eseguito dal socio, se la situazione di fatto escluda che ciò possa costituire lesione dei diritti dei creditori sociali all’integrale e tempestivo pagamento dei loro crediti.
Concludendo questa breve disamina sull’art. 2467 c.c. deve constatarsi che non è possibile prevedere a priori le condizioni di fatto in cui possa riscontrarsi l’ipotesi descritta dalla norma e che di ciò gli amministratori dovrebbero tenerne conto nello svolgimento corretto ed informato dell’incarico al fine di evitare il loro personale coinvolgimento.
Infine si ricorda che l’art. 2467 c.c. è stato modificato dal codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) che ha previsto delle importanti modifiche anche al diritto societario, oltre che al diritto fallimentare.