Contenuti illeciti sul web
Obbligo di rimozione e responsabilità dell’ISP
Accade
non di rado che ci si lamenti dell’esistenza di contenuti, commenti e post di social network ingiuriosi e, considerato il canale, inevitabilmente diffamatori. La rilevanza di tali comportanti può essere ricondotta sia nell’ambito del diritto civile, commerciale (concorrenza sleale) che del diritto penale.
Di regola si procede attraverso la segnalazione al social network, effettuata tramite la piattaforma stessa, il cui esito è il più delle volte negativo e giustificato da una valutazione di fatto incensurabile, circa l’estensione del diritto di critica o della libertà di espressione dell’autore del contenuto.
Altra strada è quella di rivolgersi ad un avvocato affinchè presenti una querela alla polizia postale, incolpevolmente oberata di segnalazioni dalle molteplici e fantasiose sfaccettature.
Di particolare interesse è poi la questione circa la possibilità di obbligare l’ISP alla rimozione di link che rimandano a contenuti illeciti caricati su altre piattaforme (ad es. link di Facebook che rimanda ad un video caricato su You Tube). Soluzione osteggiata da chi gestisce piattaforme on-line.
Una tutela più incisiva è sicuramente quella offerta dal Tribunale, anche in via cautelare, che fonda le sue decisioni sul dovere dell’ISP (internet service provider), ossia del social network o della piattaforma (es. Facebook, You Tube etc.), di attivarsi appena a conoscenza dell’illecito per evitare di essere ritenuto co-responsabile della violazione di diritti altrui. La conoscenza è un presupposto essenziale non essendo l’hosting provider obbligato al monitoraggio preventivo dei contenuti illeciti (ad impossibilia nemo tenetur). La formalizzazione, il contenuto e le modalità di denuncia dell’illecito sono spesso oggetto di discussione.
L’illiceità vagliata dai tribunali spesso riguarda la violazione delle norme sul diritto d’autore o sulla proprietà industriale (es. riproduzione indebita di video, fotografie o la promozione di marchi contraffatti, la creazione di pagine tramite l’uso di marchi altrui, senza l’autorizzazione etc.). Ma illecito è evidentemente anche il contenuto che lede i diritti della persona (ad es. onere e reputazione).
Il bilanciamento dei due contrapposti interessi: quello del titolare del diritto e quello del delatore che si appella al diritto di critica e alla libertà di espressione sono oggetto di analisi attraverso la valutazione della verità oggettiva e della continenza espressiva, ossia del modo di esprimersi. La Suprema Corte ritiene infatti illecita quella critica che si risolva in “un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onere e della reputazione del soggetto interessato” (così Cass. civ. 12420/2008).
Essenzialmente questo tipo di tutela è quello adottato da chi ha l’interesse non solo a punire il singolo delatore, bensì ad eliminare velocemente il contenuto negativo ed il suo potenziale infinito dilagare sul web.