Industrial design e diritto d’autore
L’elaborazione di un’opera di industrial design non è creativa se consiste nella mera sottrazione di elementi grafici
In un caso di elaborazione di un disegno impresso su di un tessuto, il Tribunale di Milano, sezione specializzata del tribunale delle imprese, ha giudicato l’assenza del carattere creativo in presenza di una “espunzione di alcuni elementi decorativi propri della versione originale”.
La decisione è degna di nota perché di regola l’oggetto di controversia in tema di diritto della proprietà intellettuale e, meglio di design industriale, riguarda l’elemento del valore artistico che insieme al carattere creativo costituiscono i presupposti per la tutela autorale delle opere di design industriale. In questo caso, invece il Tribunale di Milano tratta in particolare l’elemento del carattere creativo.
Per chiarire, occorre rilevare che la legge sul diritto d’autore, al punto n. 10) dell’art. 2 l.d.a., riconosce tutelabili “le opere di disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. La norma si riferisce a quelle opere che possono essere riprodotte industrialmente in serie (design industriale, appunto).
L’associazione tra diritto d’autore ed industria è stata frutto di dibattiti ed elaborazioni legislative differenti (tra cui il criterio della scindibilità). Oggi è riconosciuta la tutela autorale ad un’opera di industrial design a condizione che l’opera abbia, di per sé, i presupposti del carattere creativo e del valore artistico.
Il carattere creativo è comune a qualunque opera tutelata dal diritto d’autore e ha ad oggetto la rappresentazione dell’idea fatta dall’autore ed estrinsecatasi nell’opera; quindi non l’idea, ma la forma espressiva di essa è oggetto di tutela. L’apporto personale dell’autore, rappresentato nell’opera, è degno di tutela se frutto di un intervento creativo personale dell’autore, qualunque ne sia la forma o il modo di espressione. La giurisprudenza, in tal senso, riconosce tutela a qualunque apporto, benché minimo.
Ecco dunque l’importanza della decisione del Tribunale meneghino, che sottolinea che la mera eliminazione di elementi decorativi non costituisce attività creativa degna di protezione. Così si esprime il giudice relatore: “ … sebbene in astratto sarebbe sufficiente agli effetti creativi che l’autore – … – abbia organizzato in modo nuovo e singolare elementi già appartenenti al patrimonio culturale, neppure tale minimo e modesto apporto creativo è ravvisabile nel disegno attoreo, ove per stessa ammissione dell’attrice detto apporto si è limitato ad un’operazione «di sottrazione», priva di alcun collegamento soggettivo o originale con l’autore, ispirata in forma piuttosto meccanica da mere esigenze di marketing”.
Ciò che invece si trova al centro delle discussioni nei tribunali è l’esistenza del valore artistico, ossia dell’esistenza di un valore che prevale sulla mera utilità pratica del prodotto. Il valore artistico è quell’elemento che rende quel prodotto un’opera d’arte e non solamente un prodotto di consumo.
La giurisprudenza ha adottato una serie di elementi volti a dimostrare l’esistenza del valore artistico dell’opera. Sul punto preme sottolineare solo la questione dell’identità dell’autore che secondo l’orientamento maggioritario non è indizio del valore artistico dell’opera. Giustamente non è rilevante chi crea l’opera, ma se l’opera creata sia “di per sé” un’opera d’arte.