Normativa antiriciclaggio e diritto societario
Titolare effettivo della partecipazione sociale e diritto di voto inesercitabile
In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479-ter c.c. prevede che la delibera assunta con il voto determinante del socio, portatore di un interesse proprio o di terzi in conflitto con quello sociale, possa essere annullata.
Non si vuol trattare qui la questione inerente il significato delle parole “interesse in conflitto”, né indagare la portata che detto interesse dovrebbe avere per giustificare l’impugnazione della delibera, bensì trattare di un’ipotesi normativamente prevista che rende a priori inesercitabile il diritto di voto di un socio, qualora ricorrano determinate circostanze.
La norma si trova espressa nell’art. 22 del D. Lgs. 231/07, che ha attuato le previsioni europee in tema di antiriciclaggio e trova applicazione nel diritto societario.
Nel decreto legislativo 231/07 viene disciplinata la figura del cd “titolare effettivo”, ossia “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (cfr. art. 1 D . Lgs. 231/07).
L’art. 22 dello stesso decreto, in tema di società, impone agli amministratori di ottenere dai soci “informazioni adeguate, accurate e aggiornate” sulla titolarità effettiva delle partecipazioni.
Qualora a seguito delle risultanze documentali, gli amministratori conservino “dubbi in ordine alla titolarità effettiva”, gli stessi potranno rivolgere espressa richiesta ai soci rispetto ai quali “si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente”. In caso di rifiuto o inerzia il diritto di voto del socio in questione è reso “inesercitabile” ovvero, in caso di esercizio del voto, la delibera assembleare è impugnabile.
In questo modo, utilizzando la normativa antiriciclaggio e l’obbligo imposto agli amministratori, è possibile, rectius è d’obbligo, individuare il titolare ultimo della partecipazione sociale ovvero il soggetto portatore dell’interesse nella società.
Pertanto, società fiduciarie o soci titolari di partecipazioni sociali in qualità di meri fiduciari, nonché soggetti sottoscrittori di accordi parasociali o d’altro genere, sono obbligati ad individuare il soggetto che in ultimo è titolare di un interesse nella partecipazione sociale e, ciò, indipendentemente dall’interesse potenzialmente in conflitto con quello societario. In mancanza o in caso di false informazioni, agli stessi potrà essere legittimamente impedito di esercitare il diritto di voto con rideterminazione dei quorum partecipativi e deliberativi.
L’eventuale delibera così adottata potrà essere soggetta ad impugnazione secondo le norme di diritto societario con un’interessante valutazione circa la ripartizione dell’onere della prova.