Codice della crisi d’impresa
Le prime modifiche previste dal codice della crisi d’impresa riguardano il diritto societario (D.Lgs. 14/2019)
Il 14.02.19 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 14/2019 che, in attuazione della L. 155/2017, riforma il diritto fallimentare creando il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà pienamene in vigore il 15.08.2020.
Il decreto interviene anche su alcune norme del codice civile, in particolare in materia di diritto societario. Le modifiche saranno pienamente operative già dal prossimo 18 marzo 2019.
Tra le modifiche del diritto societario si evidenziano:
- l’introduzione di un secondo comma all’art. 2086 c.c. quale parametro per la valutazione della responsabilità dell’organo amministrativo. Non si assiste ad un’alterazione della business judgment rule, ma si introduce un profilo di responsabilizzazione organizzativa tale da permettere una più penetrante valutazione delle scelte di merito fatte dall’organo esecutivo. Il nuovo comma, infatti, recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. In adeguamento a tale previsione vengono ad essa coordinate le norme in tema di amministrazione societaria. Viene infatti inserita negli artt. 2257 c.c. (in tema di amministrazione delle società di persone), 2380-bis c.c. (in tema di amministrazione delle società per azioni), 2409-bis c.c. (in tema sistemi alternativi di amministrazione e controllo), 2475 c.c. (in tema di amministrazione delle società a responsabilità limitata) e 2257 c.c. (in tema di amministrazione delle società di persone), la frase: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma”;
- il superamento dei dubbi sull’applicazione dell’art. 2381 c.c. alle società a responsabilità limitata, in tema di amministratore delegato e comitato esecutivo;
- la formalizzazione nella s.r.l. dell’azione di responsabilità di creditori verso gli amministratori, già unanimemente riconosciuta in giurisprudenza;
- in tema di responsabilità degli amministratori per l’attività compiuta a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, l’introduzione del criterio della differenza tra patrimoni netti per la quantificazione del risarcimento del danno; criterio già oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali (v. Cass. civ. sez. un. 9100/2015). La norma previsto nel decreto, però, sembra invertire l’onere della prova sul quantum del risarcimento del danno, concedendo a chi ha provato l’an della responsabilità dell’organo amministrativo, una presunzione sull’ammontare del danno almeno pari alla differenza dei patrimoni netti e, ciò, contro l’interpretezione adottata dalla giurisprudenza maggioritaria. Recita il nuovo terzo comma dell’art 2486 c.c.: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione” A tale criterio si aggiunge quello del cd. deficit fallimentare. Recita la norma: “Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”;
- il drastico abbassamento dei criteri che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, con obbligo di adeguamento entro la fine del 2019. Prescrive il nuovo art. 2477 c.c. : “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Pur se non ricompresa tra le norme che entreranno in vigore il prossimo 18 marzo, si fa menzione dell’art. 383 che modifica le regole sul finanziamento soci. In particolare, l’attuale versione dell’art. 2467 c.c. prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. La riforma elimina la frase “e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. Il significato di tale modifica pare essere quello di esentare il socio finanziatore dall’obbligo di restituzione ed imputare la responsabilità al solo organo amministrativo per l’indebita restituzione del finanziamento. Se così è, alla massa dei creditori verrebbe pregiudicata l’azione di restituzione nei confronti del socio che ha ricevuto il rimborso del finanziamento, pur se resterebbero applicabili le norme in tema di revocatoria fallimentare e di responsabilità dell’organo amministrativo.