Lʼaffido condiviso al tempo del Coronavirus
Divieto di allontanamento e affido condiviso. Come regolarsi ?
Al fine di contenere la diffusione del contagio da coronavirus i D.P.C.M. del 9.3.2020 e quelli maggiormente restrittivi dell’11.03, 21.03, 22.03 e del 1.04 hanno esteso a tutto il territorio nazionale e sino al 13.04.20, le misure limitative alla circolazione delle persone fisiche (inizialmente previste per le sole province colpite dall’epidemia), sostanzialmente imponendo loro di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per motivi strettamente correlati ad esigenze di lavoro, di salute e cause di necessità.
Dubbi interpretativi sono stati sollevati con particolare riferimento “alle cause di necessità” e, più segnatamente, si è chiesto se rientrasse in tale categoria il diritto-dovere dei genitori separati o divorziati di frequentare e condurre presso la propria abitazione i figli stabilmente conviventi presso il genitore cd. collocatario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei provvedimenti del Tribunale.
In ragione di tali sollecitazioni, il sito istituzionale del Governo ha chiarito che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori” (cfr. http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa-spostamenti).
Anche il Tribunale di Milano con ordinanza dell’11.03.20 si è pronunciato in senso conforme, affermando che le restrizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8.03.20 “non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio“.
Tuttavia, a causa della crescente e rapida diffusione del contagio di queste ultime settimane, non è mancato chi ha ritenuto di dover modificare o sospendere detti provvedimenti.
Con ordinanza del 26.03.20, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso della madre collocataria del figlio minore, volto ad ottenere una sospensione degli incontri tra quest’ultimo ed il padre residente in altro comune, sulla base delle seguenti motivazioni:
- “che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori“;
- “che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario“;
- “che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.;“.
Con il medesimo provvedimento sospensivo ha dato disposizioni affinché “il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario“.
In sostanza, il diritto alla salute è preminente rispetto al diritto di visita, di talchè appare preferibile, secondo la giurisprudenza sopra citata, un’interpretazione più rigorosa del decreto restrittivo, la cui finalità di salvaguardia della salute pubblica rischierebbe di essere compromessa dall’esercizio di diritti individuali, sia pur di rango costituzionale.