La clausola di esclusiva: esclusivamente non significa unicamente
Nella redazione di una clausola di esclusiva è bene chiarire se l’esclusiva concessa riguardi anche il concedente o solamente i terzi
La clausola di esclusiva in alcuni tipi contrattuali
La clausola di esclusiva è una delle tante clausole previste in vari tipi di contratti. Con tale clausola le parti intendono stabilire che sia attribuito ad un solo soggetto lo sfruttamento di quanto oggetto del contratto.
La problematica è capire se nell’interpretare una generica clausola di esclusiva si possa considerare implicito che l’esclusiva sia attribuita ad un solo soggetto, oltre che al concedente.
- Nei contratti di licenza di marchio, il licenziante concede in esclusiva al licenziatario lo sfruttamento del marchio per la produzione e/o commercializzazione dei prodotti in un determinato territorio.
- Nei contratti di distribuzione il committente affida al distributore in esclusiva la commercializzazione dei prodotti in un determinato territorio.
- Nei contratti di agenzia, il committente affida all’agente un’esclusiva per la promozione di affari in una determinata zona territoriale.
Problematiche di esclusiva tra concedente e concessionario
In tutti i precedenti tipi contrattuali, come in altri, non è scontato che al concedente sia inibito lo stesso sfruttamento concesso in esclusiva al licenziatario, distributore o agente.
Anzi, di regola, nei contratti di licenza si prevede uno sfruttamento del marchio da parte del licenziante per la promozione o per la commercializzazione di prodotti affini (si pensi all’abbigliamento in generale e ai molteplici prodotti che rientrano in tale definizione).
Nei contratti di distribuzione invece dovrà disciplinarsi la questione delle vendite fatte sul territorio di esclusiva da parte di altri distributori o loro clienti, ovvero dallo stesso committente tramite e-commerce. Con tali problematiche, almeno all’interno del territorio dell’Unione Europea, le parti devono obbligatoriamente convivere in quanto sono nulle le clausole contrattuali che impediscono la libera circolazione delle merci nei vari stati dell’Unione Europea e sarebbe oggetto di sanzione l’impresa che indebitamente impedisce la concorrenza oltre certi limiti.
Anche nei contratti di agenzia si discute spesso della possibilità sporadica del committente di concludere affari nella zona affidata in esclusiva all’agente. La questione si risolve tra le parti con il riconoscimento della provvigione sulla vendita conclusa dal committente, anche se questa è una condizione adattabile e derogabile, non solo con la previsione della nota lista dei clienti direzionali, ma anche escludendo un tipo di clientela riservato al committente o particolari modalità di vendita.
Il caso
Con la sentenza n. 1993/2021 del 09.03.2021 il Tribunale di Milano ha affrontato il caso in cui il concessionario ha adito il tribunale per contestare l’inadempimento al contratto, avendo il concedente violato il patto di esclusiva. Il Tribunale nell’occasione ha stabilito che nel contratto in cui una parte aveva affidato all’altra la produzione in esclusiva di beni contraddistinti da determinati marchi, in mancanza di espressa esclusione del concedente dalla possibilità di produrre beni con gli stessi marchi oggetto del contratto, non costituiva inadempimento all’esclusiva il fatto che anche il concedente stesse producendo e commercializzando gli stessi beni, la cui produzione e commercializzazione era stata affidata in esclusiva al concessionario.
Inoltre, la concorrenza che si era venuta a creare tra concedente e concessionario non legittimava quest’ultimo ad opporre il mancato raggiungimento dei minimi di fatturato previsti in contratto.
L’analisi fatta dal Tribunale non si è limitata al testo contrattuale ma, in conformità alle norme del codice civile, ha avuto ad oggetto sia il comportamento tenuto dalle parti sia durante le trattative che dopo la conclusione del contratto. In particolare secondo il Tribunale “era ben noto tra le parti durante le trattative che [Xxx] era alla ricerca di un partner per sviluppare la commercializzazione dei propri prodotti in Italia e all’estero, e che ciò sarebbe avvenuto parallelamente al mantenimento diretto della presenza di [Xxx] sul mercato con i medesimi prodotti, la convenuta ha osservato che il dettato contrattuale non contemplava in alcuna sua previsione che il conferimento della licenza esclusiva si accompagnasse al divieto per la licenziante di vendere in prodotti in proprio, avendo inteso le parti prevedere che [Yyy] sarebbe stata l’unica licenziataria, ma non anche che [Xxx] avrebbe dovuto astenersi dal vendere direttamente. I
Sullo sfondo di tale scenario fattuale, è da ritenersi che la previsione di un’esclusiva rigidamente imposta anche a [Xxx] dovrebbe trovare nel contratto forti indici testuali; il fatto che le parti, invece, non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo per [Xxx] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [Xxx] nei termini prospettati da parte attrice” (Trib. Milano, sent. n. 1993/2021 del 09.03.2021, in www.giurisprudenzadelleimprese.it).