Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
La Direttiva (UE) 2019/633 prevede un elenco di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese che operano nel settore della distribuzione agricola e alimentare
Entro il 1° maggio 2021, ciascuno stato membro dell’Unione Europea dovrà recepire la direttiva europea 2019/633 che identifica un elenco di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese che operano nel settore della distribuzione agricola e alimentare. Recita infatti la direttiva: “Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate”.
Nel testo vengono anche individuati rapporti tra il fatturato del fornitore e quello dell’acquirente, sul presupposto che l’abuso di posizione dominante, cioè la dipendenza economica di una parte nei confronti dell’altra, determini il fiorire di tali pratiche sleali.
In Italia, esiste una normativa sulle pratiche considerate vietate, scorrette e ingannevoli ed è espressa nel codice del consumo. La normativa di diritto commerciale che verrà introdotta con il recepimento della direttiva 2019/633, invece, attiene ai rapporti tra imprese e, in particolare, tra le imprese che operano nella filiera agricola e alimentare, ossia le imprese che si occupano della produzione e/o commercializzazione dei prodotti indicati nell’Allegato I del TFUE e loro derivati (Allegato I TFUE).
Le singole normative nazionali potranno integrare le condotte vietate.
Di seguito sinteticamente, le condotte previste dalla direttiva:
- il pagamento del prezzo per prodotti agricoli e alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni dalla consegna;
- il pagamento del prezzo per prodotti agricoli e alimentari dopo oltre 60 giorni dalla consegna;
- l’acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni;
- l’acquirente modifica unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi;
- l’acquirente richiede al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore (ad es. servizi di immagazzinamento, esposizione, inserimento in listino di prodotti agricoli e alimentari; marketing o pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari), salvo se espressi in termini ermini chiari e univoci e la cui onerosità sia oggettiva e ragionevole;
- l’acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell’acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
- l’acquirente rifiuta di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l’acquirente e il fornitore;
- l’acquirente acquisisce, utilizza o divulga illecitamente informazioni commerciali riservate (know-how);
- l’acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un’indagine;
- l’acquirente chiede al fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore;
Interessante infine notare la previsione di una denuncia anonima alle autorità designate; disposizione rara che sottolinea la gravità del fenomeno.
Il link alla direttiva: Direttiva 2019-633