Una società come amministratore
Una società come amministratore ? Responsabilità personale della persona fisica designata al compimento degli atti di gestione.
L’ipotesi di una società di capitali nominata quale amministratore di un’altra società è un tema di diritto societario su cui la dottrina si è a lungo interrogata e sul quale, prima della riforma del 2003, veniva espresso generalmente un parere negativo. Successivamente alla riforma, in particolare considerata la ampia discrezionalità riconosciuta all’organo di gestione delle società a responsabilità limitata la dottrina si è pronunciata a favore della nomina di una persona giuridica come organo amministrativo di una società.
La giurisprudenza, dal canto suo, ha avuto poche possibilità di pronunciarsi sul tema, data la scarsità dei casi in cui l’incarico di amministratore fosse ricoperto da una persona giuridica. Uno di questi casi, è quello affrontato nel 2017 dal Tribunale di Milano, il quale ammette la possibilità di nominare quale membro dell’organo amministrativo una persona giuridica.
La decisione del tribunale meneghino, si rileva più interessante perché affronta la questione della responsabilità della persona fisica che, in rappresentanza della persona giuridica nominata amministratrice della società, compie di fatto gli atti gestori, pur se in nome e per conto dell’organo amministrativo che a sua volta agisce in nome e per conto della società amministrata.
Eminente Dottrina, ritiene che la responsabilità della società amministratrice nei confronti della società amministrata, si esaurisca con il patrimonio giuridico della società amministratrice e non si estenda, pertanto, al patrimonio personale della persona fisica che agisce in nome e per conto della società amministratrice.
Contrariamente, il Tribunale di Milano fonda la responsabilità della persona fisica facendo ricorso al principio del contatto sociale, ossia una fonte contrattuale, quale situazione di fatto in cui, essedo proprio la persona fisica a compiere di fatto gli atti gestori per la società amministrata, la stessa entra in rapporto diretto con la medesima società ed assume nei suoi confronti una posizione di garanzia che la espone a responsabilità diretta e solidale con la società che riveste la formale qualifica di organo amministrativo. Da qui la condanna della persona fisica a risarcire il danno alla società amministrata, causata dalla violazione dei doveri di corretta gestione.