Poteri e responsabilità dell’amministratore non delegato
I poteri limitati del consigliere devono riflettere l’accertamento della sua responsabilità
In diritto societario, l’art. 2381 c.c. regola i rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli organi delegati, attribuendo ai secondi il potere concreto di agire e al primo quello di supervisione. Al sesto comma, l’art. 2381 c.c. stabilisce un generale dovere in capo a tutti gli amministratori di “agire in modo informato” e arricchisce tale dovere prevedendo che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.
La norma, prevista inizialmente per le sole SpA, a seguito della riforma introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019), viene estesa anche alle S.r.l. con l’introduzione di un nuovo comma all’art. 2475 c.c., che rimanda espressamente all’art. 2381 c.c.. Pertanto il dibattito sulla sua applicazione alle società a responsabilità limitata può ritenersi cessato, almeno nelle ipotesi in cui nella s.r.l. si adotti il modello del consiglio di amministrazione e non quello tipico delle società di persone dell’amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva (artt. 2257 e 2258 c.c.).
L’estensione dei poteri e la portata dei doveri dell’amministratore non delegato deve considerarsi collegata alla valutazione della sua responsabilità. Infatti, se al consigliere non delegato è preclusa una determinata attività, allora non potrà questi essere ritenuto responsabile dei danni arrecati.
Il dovere di agire informati, che comunque ricade su ciascun amministratore, si esplicita in modo diverso a seconda dell’attribuzione o meno di deleghe al singolo consigliere. Infatti, è condiviso quell’indirizzo secondo il quale al singolo consigliere non delegato:
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è precluso eseguire specifici controlli sulla documentazione societaria;
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è precluso chiedere chiarimenti e informazioni agli organi delegati al di fuori della sede consigliare;
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è precluso informarsi direttamente presso il personale della società sull’andamento della gestione;
Sia in dottrina che in giurisprudenza, ci sono orientamenti contrastanti che sovvertono i divieti sopra citati o che comunque li interpretano diversamente alla luce del singolo caso concreto.
Sinteticamente si può ritenere pacifico il principio secondo cui spetta al consiglio di amministrazione avocare a sé i poteri conferiti agli organi delegati e quindi è il consiglio, e non il singolo consigliere, che può decidere di fare atti di ispezione, ascoltare dirigenti e funzionari. Ciò che si vuole evitare è un potere discrezionale ed autonomo esercitato del singolo consigliere, che per la verità dovrebbe ritenersi legittimato al verificarsi di particolari accadimenti, quali: la totale mancanza del rispetto degli obblighi informativi periodici da parte degli organi delegati; la reticenza degli organi delegati; la palese incompletezza delle informazioni fornite e l’immobilità del consiglio di amministrazione etc.
Ecco allora il necessario collegamento con l’azione di responsabilità per mala gestio. Nel caso in cui le informazioni fornite dagli organi delegati siano apparentemente corrette, complete ed esaustive, non può ritenersi esistente un dovere di vigilanza del singolo consigliere. Questi potrà esprimere il proprio voto o esimersi dal richiedere maggiori approfondimenti o chiarimenti sull’andamento della gestione o sulle operazioni compiute con la conseguenza che se dall’attività compiuta dell’organo delegato derivi una qualche responsabilità, non potrà tale responsabilità ritenersi automaticamente estesa a tutti i membri del CdA. Sarà infatti necessario caso per caso vagliare tutti i presupposti per la responsabilizzazione dei consiglieri non delegati, come del resto già prevedono gli artt. 2392 e 2476 c.c..