I segnali d’allarme e il dovere di agire informato dell’amministratore
Quali sono i segnali d’allarme che impongono al consigliere di amministrazione non delegato di chiedere informazioni più dettagliate?
Secondo l’art. 2381, terzo comma, c.c. “il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.
È dunque al consiglio di amministrazione, nella sua collegialità, che competono i doveri di informazione, valutazione e controllo degli assetti societari.
Dapprima dovrà essere predisposto e verificato un corretto modello organizzativo che permetta lo scambio periodico di flussi informativi tra gli organi delegati ed il consiglio di amministrazione, la cui mancanza potrà costituire fonte di responsabilità per l’intero consiglio di amminitrazione.
Al sesto comma dell’art. 2381 c.c. è invece previsto l’onere a carico di tutti gli amministratori di “agire in modo informato” e a ciascuno di essi, singolarmente, il potere/dovere di “chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. L’obbligazione è stata espressamente estesa dal codice della crisi d’impresa anche all’organo amministrativo delle s.r.l.
In diritto societario, il dovere del singolo amministratore di agire in modo informato pare prendere corpo in presenza di un deficit informativo o di segnali d’allarme. La loro presenza impone a ciascun amministratore di attivarsi per richiedere che vengano forniti chiarimenti o informazioni utili per una migliore valutazione della gestione societaria. Il singolo amministratore non esecutivo non ha il potere di informarsi direttamente presso la struttura aziendale, né quello di avocare a sé i compiti dei delegati, né, infine, il diritto di impartire direttive. Queste sono competenze del consiglio di amministrazione.
Sarà dunque in sede di CdA che i chiarimenti richiesti dovranno essere forniti dagli organi delegati e nuovamente valutati dall’intero consiglio di amministrazione.
Infine è all’art. 2392 c.c. che viene individuata la condotta che determina la responsabilità del singolo amministratore, laddove, per quanto qui interessa, è scritto che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
La responsabilità del singolo amministratore, pertanto, dovrà essere valutata caso per caso e parametrata al rispetto dell’onere informativo che compete all’intero consiglio di amministrazione, alla colpevolezza nell’aver avallato uno sistema di scambio di flussi informativi deficitario, all’assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, alla colpevolezza per aver ignorato i segnali d’allarme presenti nelle relazioni informative degli organi delegati e alla conseguente valutazione del comportamento omissivo o negligente del singolo in presenza del cd. obbligo positivo di agire informato e di evitare le conseguenze dannose per la società. Ciò dovrà avvenire con un giudizio di prognosi postuma.
Ognuno dei precedenti punti merita una specifica trattazione ed è foriero di numerosi spunti di riflessione, tra i quali l’individuazione delle azioni che il singolo amministratore privo di deleghe avrebbe potuto compiere per “impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”, ad esempio nel caso in cui il consiglio di amministrazione, nonostante l’opposizione del singolo avesse comunque votato per la conclusione dell’operazione, rivelatasi poi dannosa per la società, in presenza di segnali d’allarme rilevabili e rilevati dall’amministratore dissenziente.
Quali sono i segnali d’allarme che impongono al consigliere di amministrazione non delegato di attivarsi?
D’interesse è in questa sede la sola elencazione esemplificativa di alcuni di quei segnali d’allarme, alla cui presenza l’amministratore diligente dovrebbe attivarsi al fine di migliorare il flusso informativo ed essere adeguatamente informato, in vista, se del caso, del successivo onere di attivarsi e dell’esezione dalla responsabilità.
Tra questi è possibile elencare:
- deficit di un’istruttoria preventiva nel compimento di determinate operazioni;
- compimento di operazioni di gestione non in linea con l’oggetto sociale;
- gestione personalistica o interesse degli amministratori nell’operazione;
- operazioni con parte correlate e loro giustificazione;
- direzione societaria personalistica e/o determinata da un amministratore di fatto;
- incongruenze contabili e errata valorizzazione delle voci di bilancio;
- ricorso a finanziamenti soci e mancata ricapitalizzazione;
- rilievi critici dell’organo di controllo o dell’organismo di vigilanza;
- richiesta di chiarimenti da parte di altri consiglieri di amministrazione;
- richieste di accesso da parte dei soci alla documentazione societaria e relativa motivazione;
- specifiche competenze dei singoli amministratori e incarichi di facciata;
- tensione finanziaria;
- sanzioni fiscali.